Il 4 maggio, in un’intervista con La Stampa, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha commentato l’inizio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, dicendo che «il Ministero dell’Interno ha dato indicazioni ai prefetti sulla definizione di “congiunti”, ribadendo l’interpretazione della presidenza del Consiglio dei ministri».

Ma è davvero così? Abbiamo verificato.

Che cosa ha detto Palazzo Chigi

Il Dpcm

Il 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa l’inizio della cosiddetta “Fase 2” nella gestione dell’epidemia per il 4 maggio, anticipando una serie di novità previste dal nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm).

Tra le altre cose, il decreto stabilisce che con la Fase 2 «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità» oppure «per motivi di salute» e che «si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

Il Dpcm non chiarisce però che cosa si intenda con «congiunti», se insomma questa parola comprenda solo i coniugi e parenti stretti, oppure anche le coppie non conviventi o persino gli amici.

Le Faq

Il 2 maggio Palazzo Chigi ha pubblicato sul suo sito ufficiale alcune risposte alle domande più frequenti (Faq) sull’ultimo Dpcm, affrontando più nel dettaglio la questione “congiunti”.

«Deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano – si legge tra le Faq del governo – i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

Palazzo Chigi ha fatto dunque una lista di esempi di chi rientra o meno nell’espressione «congiunti», ma resta un’ulteriore margine di interpretazione nello stabilire chi siano «le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo».

Il 29 aprile, per esempio, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri aveva aperto alla possibilità che anche gli amici rientrassero in questa categoria, ma nei giorni successivi fonti governative hanno escluso questa ipotesi.

E il Viminale? Davvero «ha dato indicazioni ai prefetti sulla definizione di “congiunti”, ribadendo l’interpretazione della presidenza del Consiglio dei ministri», come sostiene Lamorgese?

Che cosa ha detto il Viminale

Il 2 maggio il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare per fornire alcune indicazioni operative da adottare per fare rispettare il Dpcm sulla Fase 2.

Per quanto riguarda i «congiunti», la circolare dice che questo termine comprende «i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”».

In nota, la comunicazione del Viminale rimanda a una sentenza specifica della Corte di Cassazione, la numero 46351 del 10 novembre 2014.

Questa sentenza aveva stabilito che una donna fosse risarcita per la morte del fidanzato, investito durante un incidente stradale, anche se i due non erano né sposati né conviventi.

«La giurisprudenza ha da ultimo precisato che, affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti», spiega la sentenza, nel passaggio ripreso il 2 maggio dalla circolare del Viminale.

I margini di incertezza

Il ministero dell’Interno rimanda dunque a una sentenza della Cassazione – che, lo ricordiamo, nel nostro Paese non crea un precedente vincolante, a differenza di quanto accade ad esempio nel Regno Unito – specificando un po’ meglio quanto accennato da Palazzo Chigi nel suo riferimento alla «giurisprudenza in tema di responsabilità civile».

Ma, anche in questo modo, i margini di incertezza non vengono del tutto eliminati.

Chiarito infatti che non è necessario essere sposati, e nemmeno essere conviventi, non è immediatamente chiaro quali requisiti si debbano avere per ricadere nella definizione di «“stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».

Di sicuro non basta un semplice legame di amicizia, ma apparentemente non è necessario un legame di tipo sentimentale-amoroso. L’importante è che sia un legame forte e dimostrabile. Un tipo di legame che, ad esempio, nel caso di decesso di uno dei due componenti giustifichi un risarcimento per il sopravvissuto.

Insomma, sia nelle indicazioni date dal Viminale sia in quelle date dal governo la questione dei “congiunti” rimane abbastanza vaga, anche se non completamente discrezionale, e ancorata alla giurisprudenza di Cassazione, che per sua natura non ha la chiarezza di una norma ed è soggetta a interpretazione e cambiamenti nel corso del tempo.

In ogni caso, come sottolinea il governo nelle sue Faq, «è comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio».

Il verdetto

Secondo Luciana Lamorgese, «il ministero dell’Interno ha dato indicazioni ai prefetti sulla definizione di “congiunti”, ribadendo l’interpretazione della presidenza del Consiglio dei ministri».

Abbiamo verificato e la ministra ha sostanzialmente ragione.

Sia il governo sia il Viminale fanno riferimento, il secondo in modo più esplicito del primo, alla giurisprudenza di Cassazione – e in particolare a una sentenza del 2014 – in tema di responsabilità civile.

In base a questa, sono congiunte anche persone non sposate o non conviventi, ma che hanno un legame così forte e dimostrabile che nel caso uno dei due muoia l’altro ha diritto a ricevere un risarcimento.

Sembra insomma chiaro che siano esclusi i semplici amici, salvo situazioni del tutto eccezionali (ad esempio due anziani amici che decidano di vivere insieme, anche non convivendo ufficialmente, gli ultimi anni delle proprie vite).

Considerata comunque l’incertezza dovuta ai margini interpretativi sia nella definizione del governo sia in quella del Viminale, e quindi l’impossibilità di stabilire con certezza che le due si sovrappongano, per Lamorgese un “C’eri quasi”.