Il 21 novembre, durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri «ha appena annunciato che se sei in arretrato con i pagamenti ti possono pignorare i conti. Secondo me siamo all’Unione sovietica fiscale perché siamo allo Stato di polizia fiscale».

Ma come stanno davvero le cose? Abbiamo fatto un po’ di chiarezza, partendo da un articolo sul tema curato da noi per il fact-checking dell’agenzia di stampa Agi.

Che cosa vuole fare il governo

L’articolo 96 (comma 9) del disegno di legge di Bilancio per il 2020 – attualmente in esame al Senato – introduce la “Riforma della riscossione degli enti locali”.

Qui la proposta della maggioranza prevede che «gli avvisi di accertamento» che si riferiscono ai tributi locali e gli «atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» emessi dagli enti locali (o dai soggetti incaricati dagli enti) diano diritto all’ente di procedere con l’espropriazione forzata.

Se il contribuente è inadempiente (ossia non ha pagato nei termini, in totale 90 giorni) e se non ha fatto ricorso contro l’avviso, quest’ultimo acquista efficacia di titolo esecutivo. In sostanza, non è più necessario l’intervento di un giudice che autorizzi la procedura di esproprio.

Prima che si arrivi a questo punto, è comunque possibile fare ricorso se si ritiene che l’avviso ricevuto sia sbagliato, chiamando in causa l’autorità giudiziaria e sospendendo qualsiasi azione forzata da parte dell’ente locale.

La soglia minima al di sotto della quale non si ha il titolo esecutivo è fissata in un valore di 10 euro.

Una volta che l’ente ha in mano un titolo esecutivo l’esecuzione rimane sospesa per 180 giorni, in modo che il contribuente possa mettersi in regola. Passato questo periodo, l’ente «procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva».

Tra queste attività di riscossione è previsto (art. 543 del Codice di procedura penale) il “pignoramento presso terzi”: cioè può essere pignorato l’importo dovuto direttamente sul conto corrente del contribuente inadempiente.

Questa possibilità non è però una novità in assoluto, ma solo per gli enti locali. Vediamo perché.

Perché non è una novità

A giugno 2017, era già scoppiata una polemica sulla possibilità che lo Stato potesse pignorare somme sul conto corrente dei contribuenti inadempienti, senza che fosse necessario il coinvolgimento di un giudice.

Come aveva chiarito all’epoca l’Agenzia delle Entrate, questa possibilità esiste già da circa 14 anni, quando con una lette del 2005 furono modificate le norme in modo da consentire all’Agenzia stessa di procedere al pignoramento presso terzi (a noi risulta che la norma in questione abbia questa forma solo dal 2008, ma la sostanza non cambia).

La possibilità esiste solo in caso di mancato ricorso o adempimento da parte del contribuente. La novità introdotta nel 2017 era stata l’eliminazione di un passaggio, con la soppressione di Equitalia e l’accorpamento delle sue funzioni presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Se prima Equitalia doveva richiedere le informazioni all’Agenzia, aspettare il riscontro e attivare solo in seguito la procedura, da luglio 2017 (in base al decreto legge n. 193 del 2016) l’Agenzia verifica le informazioni e attiva il procedimento di riscossione.

Il verdetto

Secondo l’ex ministro Matteo Salvini, il governo vuole introdurre una nuova norma che farebbe sì che «se sei in arretrato con i pagamenti ti possono pignorare i conti». In effetti, il disegno di legge di Bilancio per il 2020 propone di introdurre una nuova norma sulla riscossione delle tasse, che riguarda nello specifico i contribuenti inadempienti che non hanno fatto ricorso contro l’avviso di riscossione di imposte locali.

In caso di inadempienza e mancato ricorso, l’avviso acquista efficacia di titolo esecutivo e non richiede l’intervento di un giudice che autorizzi la procedura di esproprio. Non si tratta però di una novità in senso assoluto: l’azione di pignoramento presso terzi esiste già da diversi anni per quanto riguarda la riscossione che compete allo Stato, e non agli enti locali.

In conclusione, Salvini si merita un “Nì”.