Il 12 aprile è andato in scena l’ennesimo scontro fra Stato e regioni (in questo caso la Campania) da quando è iniziata la pandemia.

Che cos’è successo? Nei giorni passati, il commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha emanato un’ordinanza per uniformare i criteri di vaccinazione su tutto il territorio italiano, disponendo che le regioni seguano un ordine di priorità basato sulle fasce d’età, dai più anziani ai più giovani.

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, in risposta, ha annunciato che la sua regione non avrebbe seguito l’indicazione del commissario: «Una volta completati gli ultra-ottantenni – ha detto il 12 aprile ai microfoni dei cronisti – noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età».

«Lavoreremo anche sui settori economici – ha continuato De Luca – perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce d’età, quando le avremo finite l’economia italiana sarà morta».

Dietro le parole del presidente della regione Campania c’è anche l’intenzione di portare avanti l’idea di creare “isole Covid-free” nella regione per incoraggiare la ripartenza del settore turistico.

Il generale Figliuolo ha replicato il giorno stesso con una nota in cui si ribadisce che la campagna vaccinale «deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie».

«L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione», ha concluso il commissario. «Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive».

La regione Campania ha subito abbassato i toni, ma chi ha ragione in questo braccio di ferro? Se volesse, il presidente De Luca potrebbe seguire un ordine diverso da quello previsto del commissario per l’emergenza? Un’ordinanza regionale potrebbe scavalcare le indicazioni dello Stato centrale?

La risposta è un secco no. Vediamo perché.

La Costituzione

I motivi per cui le regioni non possono decidere autonomamente sulla campagna vaccinale si basano su diversi riferimenti legislativi. Il più alto è la Costituzione.

Come abbiamo spiegato in passato, l’articolo 117 della Carta prevede che fra le materie su cui lo Stato ha la competenza esclusiva ci sia proprio la «profilassi internazionale», ovvero – prendiamo in prestito la definizione del sito giuridico Brocardi.it – l’insieme delle procedure mediche adottate a livello internazionale per prevenire l’insorgere e la diffusione di malattie.

Il principio, di recente, è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 37 del 24 febbraio 2021. La Consulta ha accolto il ricorso dello Stato contro una legge regionale del 9 dicembre 2020 con la quale la Valle D’Aosta si attribuiva il potere di regolare autonomamente, e in deroga ai decreti nazionali, l’apertura di negozi, bar e ristoranti (nel frattempo chiusi nel resto d’Italia).

La Consulta ha spiegato sinteticamente in un comunicato stampa le ragioni alla base della decisione: secondo la Corte «il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale». Nelle motivazioni per esteso, la Corte ha sottolineato che è «pacifico che la competenza statale esclusiva in materia di “profilassi internazionale” si imponga anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta», sulla base dell’articolo 117 della Costituzione.

Questa sentenza della Consulta è stata citata di recente anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa del 24 marzo: «In tempo di pandemia – ha detto il premier in quell’occasione – anche se le decisioni finali spettano al governo, come ha ricordato anche una recente sentenza della Corte Costituzionale, sono pienamente consapevole che solo con una sincera collaborazione tra Stato e Regioni, in nome dell’Unità d’Italia, il successo sarà pieno». Ovvero: l’esecutivo manda avanti un dialogo con i presidenti di regione, ma ciò non toglie che l’ultima parola sia sempre e comunque dello Stato centrale.

Che cosa potrebbe accadere quindi se il presidente della Campania De Luca decidesse di non seguire le indicazioni della campagna vaccinale? «Il governo dovrebbe impugnare l’eventuale delibera della regione e farsela annullare dal Tribunale amministrativo regionale», ha spiegato a Pagella Politica Gaetano Azzariti, professore di Diritto costituzionale all’Università “La Sapienza” di Roma. «Non ci sono troppi dubbi – ha aggiunto il professore – la sentenza 37 del 2021 della Corte Costituzionale ha chiarito che la competenza in caso di pandemia appartiene esclusivamente allo Stato».

Oltre all’articolo 117, il rapporto fra Stato e regioni è anche regolamentato dall’articolo 120 della Costituzione sulla cosiddetta “clausola di supremazia”. «Il governo – specifica la Carta – può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso (…) di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica» o «quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». In quest’ultimo ambito rientra certamente la vaccinazione.

Proprio sull’articolo 120 della Costituzione si basa una norma della legge di Bilancio per il 2021 molto chiara sulla divisione dei ruoli fra Stato e regioni nella campagna vaccinale. Andiamo a vederne il contenuto.

I poteri del commissario per l’emergenza

Secondo il comma 458 della legge di Bilancio per il 2021, il piano vaccinale dev’essere attuato dalle regioni e dalle province autonome, ma «in caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede» il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

In altri termini, alle regioni può subentrare lo Stato, per quanto riguarda il piano vaccinale, se queste non seguono le indicazioni del governo in merito. E a permetterlo – specifica sempre la legge di Bilancio – sono l’articolo 120 della Costituzione (appena visto) e l’articolo 122 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, secondo cui i provvedimenti del commissario straordinario «possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea».

Tradotto: i provvedimenti del commissario straordinario possono prevalere sulle leggi regionali e persino statali («in deroga a ogni disposizione vigente») purché rispettino le fonti del diritto più alte (la Costituzione, i principi generali dell’ordinamento giuridico e le norme comunitarie).

In sintesi, se la regione Campania andasse per la sua strada, non seguendo l’ordine di priorità nazionale nella campagna vaccinale, lo Stato potrebbe fare ricorso contro un’eventuale ordinanza regionale e persino sostituirsi alla gestione regionale della pandemia.

In conclusione

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, in polemica con il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ha dichiarato che la sua regione non avrebbe vaccinato solo per fasce d’età, somministrando il vaccino anche alle categorie produttive, dopo gli ultra-ottantenni.

Tuttavia, la Campania – così come tutte le altre regioni, persino quelle a statuto speciale – non può ignorare le indicazioni dello Stato centrale sulla gestione della pandemia e sull’erogazione di servizi essenziali quali la vaccinazione.

Lo dimostrano più fonti del diritto. A partire dalla più alta, la Costituzione, secondo cui la profilassi internazionale – quindi il contrasto alla diffusione di malattie – è competenza esclusiva dello Stato. Di recente, questo principio è stato ribadito anche da una sentenza della Corte costituzionale.

In più, una norma della legge di Bilancio per il 2021 stabilisce molto chiaramente che, nel caso in cui le regioni non attuino il piano vaccinale, il commissario straordinario per l’emergenza può intervenire, decidendo al loro posto.