Come funziona e che cosa propone il referendum sull’eutanasia legale

Pagella Politica
Il 18 agosto la proposta di referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia ha raggiunto, secondo quanto comunicato dal comitato promotore, la soglia di 500 mila firme, il numero minimo necessario per poter proseguire con l’iter referendario e organizzare effettivamente le operazioni di voto.

L’iniziativa è promossa da una lunga lista di organizzazioni guidate dall’Associazione Luca Coscioni – nata nel 2002 per difendere «le libertà civili e i diritti umani», da sempre in prima linea sul tema – e da una serie di movimenti, partiti ed esponenti politici. In particolare il referendum intende legalizzare la pratica dell’eutanasia attiva che consiste nel procurare, tramite specifiche azioni, la morte di un malato «allo scopo di alleviarne le sofferenze» (ci torneremo meglio più avanti).

Da anni ormai il tema dell’eutanasia torna ciclicamente nel dibattito italiano, con notizie di cronacasviluppi giudiziari o interventi politici. Dopo tante discussioni, ora la prospettiva di una legalizzazione di questa pratica sembra essere particolarmente concreta. Vediamo allora di che tipo di referendum stiamo parlando, quali potrebbero essere le sue tempistiche e i risultati che potrebbe ottenere se venisse approvato.

Di che tipo di referendum stiamo parlando

Il referendum sull’eutanasia legale è di tipo abrogativo e mira quindi – come si legge nell’articolo 75 della Costituzione italiana – a «deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge». Questo tipo di referendum richiede, perché venga approvato, il raggiungimento del quorum, cioè che il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto si rechi alle urne. Se poi i “sì” superano i “no” allora il referendum può dispiegare i suoi effetti. È possibile organizzare referendum abrogativi per tutti i tipi di norme con l’eccezione delle leggi tributarie o di bilancio, di quelle relative all’amnistia o all’indulto e alla ratifica di trattati internazionali.

Come abbiamo spiegato in una nostra precedente analisi, l’altro principale modello di referendum previsto dalla Costituzione è quello confermativo (articolo 138) con il quale i cittadini possono essere chiamati a decidere circa la riforma di una legge costituzionale. Non è richiesto in questo caso il raggiungimento del quorum. Esiste poi la possibilità di organizzare referendum territoriali, per unificare diverse regioni oppure crearne di nuove, e regionali o locali per intervenire sugli statuti dei singoli enti. Un’ultima tipologia di referendum è quella consultiva, che però non è espressamente prevista dalla Costituzione (ne avevamo parlato in questa nostra analisi).

Come detto, quello sull’eutanasia legale sarà un referendum abrogativo e sarà dunque che venga raggiunto il quorum dei votanti, oltre che la maggioranza dei voti favorevoli, perché sia approvato. Ma come funziona oggi in Italia la pratica dell’eutanasia, e che cosa si vuole abrogare?

La repressione penale dell’eutanasia in Italia

Come si legge sul sito del referendum, oggi in Italia l’eutanasia attiva è vietata sia per via diretta che indiretta.

La prima modalità si riferisce al caso in cui un medico somministra un farmaco che provoca la morte a un paziente che ne fa richiesta. Oggi questo reato viene punito dall’articolo 579 del Codice penale, relativo all’«omicidio del consenziente», con la reclusione in carcere dai 6 ai 15 anni, mentre viene trattato come omicidio comune (quindi più severamente, con la reclusione da 21 anni in su) se commesso nei confronti di un minorenne, di una persona inferma mentalmente o se il consenso dell’interessato viene estorto con metodi violenti o ingannevoli.

Il secondo caso, quello dell’eutanasia per via indiretta – anche nota come “suicidio assistito” – si verifica quando è il paziente stesso ad assumere autonomamente il farmaco che gli provocherà la morte, fornito comunque da un medico. In questa situazione il medico in questione può essere accusato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 del Codice penale), punibile con la reclusione da 5 a 12 anni. Come vedremo tra poco, una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato legittima, in alcune circostanze e in presenza di alcune condizioni, questa pratica.

Ancora più sfumato è poi l’inquadramento legale dell’eutanasia passiva, ossia il provocare la morte di un paziente non per mezzo di un farmaco ma tramite l’omissione delle cure che lo terrebbero in vita. Questo infatti potrebbe essere concesso se evita una situazione di accanimento terapeutico, ma comunque – come sottolineato sul sito del referendum – anche qui la situazione normativa è abbastanza incerta e trarrebbe beneficio da norme più specifiche.
Figura 1. La repressione penale dell’eutanasia in Italia
Figura 1. La repressione penale dell’eutanasia in Italia

Che cosa chiede il referendum

Il referendum propone di modificare l’articolo 579 del Codice penale, quello relativo all’«omicidio del consenziente», eliminando alcune parti del testo in modo da legalizzare di fatto l’eutanasia.
Figura 2. La proposta di abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. avanzata dal referendum per l’eutanasia legale
Figura 2. La proposta di abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. avanzata dal referendum per l’eutanasia legale
I promotori dell’iniziativa affermano che oggi nel nostro Paese «molte persone gravemente malate non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione», e non possono accedere a pratiche riconosciute come legittime in molti altri Paesi. Da questa limitazione nascono, sempre secondo il comitato organizzatore, una serie di discriminazioni che precludono «un fine vita consapevole, controllato e sereno» alle persone malate che devono ricorrere a un aiuto esterno per mettere fine, volontariamente, alle proprie sofferenze.

È importante sottolineare che le categorie più fragili rimarrebbero comunque protette: come si vede nella Figura 2, la legge punirebbe l’eutanasia di un soggetto pure consenziente – e con la pena prevista per l’omicidio comune, 21 anni di reclusione o più – solo nei casi particolari che abbiamo citato prima, quindi quando la vittima è minorenne, incapace, oppure il consenso è stato estorto in modo illecito. Sarebbe invece riconosciuta come legittima negli altri casi.

La Corte Costituzionale, come anticipato, è invece già intervenuta in passato riguardo all’articolo 580 del Codice penale, quello che punisce l’aiuto al suicidio (o eutanasia attiva indiretta), nell’ambito del caso Cappato. Vediamo come erano andate le cose.

Un ripasso sul caso Cappato

Una tra le vicende più note che hanno portato all’organizzazione del referendum per la legalizzazione dell’eutanasia è quella di Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo. Reso cieco e tetraplegico da un incidente d’auto nel 2014, tre anni dopo Antoniani decise di andare in una clinica svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, procedura, come detto, illegale in Italia. L’ex dj aveva cercato di fare appello alle istituzioni italiane perché cambiassero le leggi, senza ottenere alcun risultato.

Ad accompagnarlo c’era Marco Cappato, già europarlamentare e presidente dei Radicali italiani e da sempre sostenitore della campagna per l’eutanasia legale. Tornato in Italia Cappato si è autodenunciato per il reato di aiuto al suicidio, ma è stato assolto nel 2019 perchè «il fatto non sussiste».

Intanto però qualcosa si era mosso a livello di giurisprudenza. Sempre nel 2019 infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato «non punibile», in determinate condizioni, «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile» che è causa di sofferenze «fisiche o psicologiche» intollerabili.

Dunque l’eutanasia attiva indiretta è, a certe condizioni, legale in Italia ma l’incertezza normativa determinata dall’assenza di una legge specifica – ci si fonda, come detto, su quanto stabilito dalla Consulta – mette sempre le persone che agevolino il suicidio a rischio di subire un processo.

Negli anni Cappato ha aiutato anche altri pazienti in condizioni simili a quelle di Antoniani, e infatti è andato incontro a una serie di cause legali, ad oggi mai finite in condanna. Oggi è tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, tra i principali organizzatori del referendum.

Vediamo chi sono gli altri promotori.

Chi promuove il referendum e come sta andando

Il quesito referendario è stato presentato alla Corte di Cassazione il 20 aprile 2021. Questo è promosso da una lunga lista di associazioni, consultabile sul sito dell’iniziativa, tra cui soprattutto l’Associazione Luca Coscioni che è anche alla guida del Comitato promotore dell’iniziativa.

Sostengono il referendum anche vari partiti politici, come +Europa, Possibile o Sinistra italiana, e hanno aderito anche decine di parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali.

La raccolta delle 500 mila firme necessarie per procedere con l’iter è iniziata in tutta Italia il 30 giugno e proseguirà fino al 30 settembre. La soglia minima di mezzo milione di firme, secondo quanto riferiscono i promotori, è stata raggiunta con largo anticipo già il 18 agosto, ma il Comitato ha intenzione di proseguire e raccoglierne almeno altre 250 mila. Le firme, infatti, dovranno essere validate dalla Corte di Cassazione che potrebbe decidere di eliminarne alcune considerate non conformi: per questo è prassi puntare sempre a raccoglierne molte di più rispetto al requisito minimo.

Negli ultimi giorni una grossa spinta è stata data dalla possibilità, attivata il 12 agosto, di firmare non solo ai banchetti organizzati per strada ma anche online. La modifica alla normativa vigente è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio, e le firme digitali saranno valide per tutti i futuri referendum.

Non è un dettaglio da poco: è probabile che la possibilità di firmare digitalmente rafforzi il meccanismo dei referendum, semplificando notevolmente la parte logistica e organizzativa che viene spesso vista come un ostacolo all’esercizio della democrazia diretta. Diversi organi di stampa hanno riportato che il Comitato per l’eutanasia legale abbia raccolto online migliaia di adesioni fin dalle prime ore di attività della piattaforma.

Ma quando si voterà?

Infine, quando si andrà effettivamente a votare per decidere se abrogare parte dell’articolo 579 del Codice penale?

Una data certa ancora non c’è, ma secondo la legge n. 352 del 25 maggio 1970 che regola tutt’oggi il funzionamento dei referendum, questi devono svolgersi «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno». Se almeno 500 mila firme tra quelle raccolte dovessero essere validate – uno scenario al momento considerato probabile – i cittadini saranno quindi chiamati a votare la prossima primavera.

In conclusione

La raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia è cominciata in tutta Italia il 30 giugno e proseguirà fino al 30 settembre. L’iniziativa è promossa da una lunga lista di organizzazioni – prima tra tutte l’Associazione Luca Coscioni – e sostenuta da partiti politici, parlamentari e amministratori locali.

Il quesito referendario propone di abrogare parzialmente l’articolo 579 del Codice penale, che punisce l’«omicidio del consenziente», eliminando alcune parti del testo in modo da legalizzare di fatto l’eutanasia diretta, ossia la somministrazione – a certe condizioni – da parte di un medico di un farmaco che mette fine alla vita di un paziente consenziente.

Se oggi in Italia l’eutanasia diretta (su cui interverrebbe il referendum) è considerabile reato, una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 ha invece dichiarato legittima, in alcune circostanze e in presenza di specifiche condizioni, la pratica dell’eutanasia indiretta con la quale è il paziente stesso ad assumere in modo quanto più indipendente possibile il farmaco in questione. Un discorso simile vale anche per l’eutanasia passiva, lecita in certi casi e a certe condizioni.

Verso metà agosto il comitato organizzatore del referendum ha fatto sapere di aver raccolto le 500 mila firme necessarie per procedere con la convocazione dei cittadini. Una volta scaduti i termini per la raccolta queste dovranno essere validate e approvate dalla Corte di Cassazione, e le operazioni di voto potrebbero svolgersi tra aprile e giugno del prossimo anno.

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